Viale Petrarca, 8, Livorno

Informazioni Fiscali

Informazioni fiscali

Imposte e tasse

Tasse ed agevolazioni per l'acquisto di immobili ad uso residenziale
I requisiti per l'agevolazione

Per beneficiare dell'agevolazione "prima casa", devono ricorrere le seguenti condizioni.

  • L'immobile deve essere ubicato:
    - nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha la propria residenza;
    - nel territorio del Comune in cui l'acquirente stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza (la dichiarazione di tale volontà viene resa dall'acquirente, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto);
    - nel territorio del Comune ove l'acquirente svolge la propria attività;
    - nel territorio del Comune ove, se l'acquirente sia stato trasferito all'estero per ragioni di lavoro, ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui l'acquirente medesimo dipende.

  • Se l'acquirente è cittadino italiano emigrato all'estero (iscritto all'Aire), l'immobile acquistato deve essere la "prima casa posseduta dall'acquirente sul territorio italiano.

  • Nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto.

La decadenza dell'agevolazione

L'agevolazione "prima casa" viene revocata se:

  • Le dichiarazioni richieste dalla legge e rese al rogito dall'acquirente risultino mendaci;

  • L'abitazione acquisita con le agevolazioni venga trasferita (sia per atto a titolo oneroso sia per atto a titolo gratuito) prima del termine di 5 anni dalla data del loro acquisto.

In tal caso il Fisco recupera le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria ed applica una sanzione pari al 30% delle stesse imposte, oltre agli interessi.
Non si ha alcuna decadenza qualora il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici della "prima casa", proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.


Il credito di imposta

Il riacquisto di una nuova abitazione entro un anno dalla vendita della precedente determina il credito d'imposta. Più precisamente, le condizioni per beneficiare di questa condizione sono le seguenti:

  • Il nuovo acquisto deve essere effettuato entro un anno dalla vendita della precedente abitazione;

  • L'abitazione precedente deve essere stata acquistata con le agevolazioni "prima casa".

Il credito d'imposta compete in misura pari all'imposta di registro oppure all'imposta sul valore aggiunto assolta in occasione dell'acquisto dell'abitazione venduta da meno di un anno rispetto al nuovo acquisto, ma non in misura superiore all'imposta dovuta in occasione del nuovo acquisto.


Le imposte sulla compravendita di abitazione
Venditore Caso Iva Registro Ipotecaria Catastale
Venditore che non agisce con partita Iva No prima casa No 9% 50 € 50 €
Acquirente prima casa No 2% 50 € 50 €
Impresa costruttrice (*) Costruzione ultimata da almeno 4 anni. Acquirente prima casa 4% 200 € 200 € 200 €
Costruzione ultimata da almeno 4 anni. No prima casa 10% 168 € 168 € 168 €
Costruzione ultimata da più 4 anni. Acquirente prima casa Esente 2% 200 € 200 €
Costruzione ultimata da più 4 anni. No prima casa Esente 7% 2% 1%
Impresa che ha eseguito lavori di restauro, risanamento, ristrutturazione Lavori ultimati da meno di 4 anni. Acquirente prima casa 4% 168 € 168 € 168 €
Lavori ultimati da meno di 4 anni. No prima casa 10% 168 € 168 € 168 €
Lavori ultimati da più di 4 anni. Acquirente prima casa Esente 3% 168 € 168 €
Lavori ultimati da più di 4 anni. No prima casa Esente 7% 2% 1%
Impresa non costruttrice che non ha eseguito i lavori restauro, risanamento, ristrutturazione Acquirente prima casa Esente 3% 168 € 168 €
No prima casa Esente 7% 2% 1%
Nota: (*) L'impresa costruttrice è qualsiasi soggetto Iva che costruisce indipendentemente dal suo oggetto sociale.

Tasse annue

Tasse sulla proprietà

L'acquisto di un immobile produce sul proprietario un duplice carico fiscale: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l'IMU.

IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche)

Il reddito fondiario è a carico di tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati in Italia che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare alcun reddito.
Tra i diritti reali che comportano l'obbligo di dichiarazione rientra anche il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite in caso di decesso dell'altro coniuge e al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza.

Per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, si intende quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, (normalmente coincide con la residenza anagrafica), al contribuente spetta una deduzione, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale sussiste la destinazione ad abitazione principale e alla quota di possesso, fino alla concorrenza della rendita catastale dell'immobile stesso (in pratica, il reddito della prima casa non rileva ai fini reddituali).

Nel caso in cui un'unità immobiliare sia concessa in locazione (e non si configuri esercizio di attività d'impresa, anche occasionale), si deve indicare l'85 % del canone di locazione (per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano si deve invece indicare il 75 % del canone). L'ammontare del canone da considerare ai fini IRPEF e' quello risultante dal contratto di locazione, inclusa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice ISTAT, nonché la maggiorazione spettante in caso di sublocazione; vanno però escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili se sono già comprese nel canone di locazione. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

Se il fabbricato sia stato posseduto solo per una parte dell'anno si deve indicare il canone relativo al periodo di possesso. Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze iscritte in catasto con autonoma rendita, si deve indicare, per ciascuna unità immobiliare, la quota del canone relativo, che va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità.
Nel caso in cui il contribuente sia stato l'unico proprietario durante l'anno e abbia dato in locazione il fabbricato ma in assenza di un regime legale di determinazione del canone, il reddito imponibile corrisponde al maggiore importo tra quello corrispondente alla rendita catastale e quello risultante calcolando l'85 % del canone di locazione. Se invece il fabbricato sia stato locato in regime legale di determinazione del canone l'imponibile corrisponde all'85 % del canone di locazione.

  • unità immobiliare destinata ad abitazione principale o locata ma imponibile calcolato in base alla rendita catastale: occorre indicare l'importo che si ottiene moltiplicando la rendita catastale per il numero dei giorni e per la percentuale di possesso poi dividere per 365;

  • unità immobiliare tenuta a disposizione (imponibile calcolato in base alla rendita catastale): occorre indicare l'importo che si ottiene moltiplicando la rendita catastale maggiorata di un terzo per il numero dei giorni e per la percentuale di possesso poi dividere per 365;

  • unità immobiliare locata e reddito del fabbricato determinato in base al canone di locazione: occorre indicare l'importo che si ottiene moltiplicando il reddito determinato in base al canone di locazione per la percentuale di possesso.

Per le unità immobiliari "tenute a disposizione" (e cioè quelle adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o in aggiunta a quelle adibite all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi) si considera reddito imponibile quello che si ottiene aumentando di un terzo la rendita catastale. Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui essi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.
Pertanto, l'aumento di un terzo della rendita catastale non si applica, oltre che all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche alle unità immobiliari date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica. Inoltre tale aumento non si applica nelle seguenti ipotesi:

  • per una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;

  • Per l'unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;

  • per l'unità immobiliare in comproprietà utilizzata integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;

  • per le unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita autocertificazione da esibire a richiesta degli uffici competenti.

Credito d'Imposta

Il credito d'imposta per il riacquisto

Il riacquisto di un'abitazione entro un anno dalla vendita dell'abitazione precedentemente posseduta, genera un altro beneficio per l'acquirente: il credito d'imposta, cioè uno sconto sulle imposte cui egli deve far fronte. Più precisamente, per avere il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa occorre rispettare le seguenti condizioni:

  • 1. Il riacquisto deve essere effettuato entro un anno dalla vendita della precedente abitazione;

  • 2. La precedente abitazione deve essere stata acquistata con le agevolazioni "prima casa".

La "prima casa"

Quest'ultimo requisito si realizza quando l'immobile che viene venduto è stato acquistato sfruttando i benefici contenuti in una delle leggi agevolative via via succedutesi nel tempo. Non può quindi avvalersi del beneficio: chi, per la prima volta, compera un'abitazione (perché l'acquisto non ha una corrispondente vendita "alle spalle"); a chi ha effettuato la vendita di un immobile per il cui acquisto non si siano avute agevolazioni. Si pensi, ad esempio, a chi vende una casa ereditata oppure a chi vende una casa comprata con imposta non agevolata oppure, ancora, prima dell'introduzione delle agevolazioni "prima casa". Il credito d'imposta compete in misura pari all'imposta di registro oppure all'imposta sul valore aggiunto versate in occasione dell'acquisizione dell'abitazione venduta da meno di un anno rispetto al nuovo acquisto, ma non in misura superiore all'imposta dovuta in occasione del nuovo acquisto.

Come si utilizza

Il credito d'imposta, che, in ogni caso, non dà luogo a rimborsi, può essere utilizzato nel seguente modo: può essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina; può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; può essere portato in diminuzione dall'Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può essere usato in compensazione.

Successione

Il diritto sull'imposta di successione

In base alla Legge n. 383 del 18/10/2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24/10/2001, è stata modificata l'imposta sulle successioni e donazioni.

La nuova normativa viene applicata a tutte le eredità e donazioni avvenute successivamente all'entrata in vigore della nuova legge in data 25/10/2001. La nuova normativa non prevede più un'imposta di successione in via generale, ossia indipendentemente dal valore dei beni lasciati in eredità e del grado di parentela degli eredi nei confronti del de cuius.

Nel caso d'eredità di beni immobili (o di diritti reali a tali beni) è richiesto il pagamento delle imposte ipotecarie del 2% e di catasto dell' 1%, nel caso di prima casa € 129,11 cadauna.

Nel caso di donazioni, il grado di parentela tra il donante ed il donatario è ancora rilevante ai fini fiscali. Qualora il donatario fosse il coniuge del donante, un parente in linea retta (ad es. padre-figlio, nonno-nipote) oppure nel caso di un rapporto di parentela fino al 4° grado (zio-nipote, cugini), non si applica nessun'imposta di successione.
È richiesta solamente in tutti gli altri casi e se il bene oggetto della donazione è di valore superiore ai € 180.759,91 (nel caso di persone con grave handicap € 516.456,00). Se il donatario riceve più volte, dallo stesso donante, più donazioni, si potrà usufruire di tale franchigia una sola volta.

In quel caso l'imposta si applica solamente al valore eccedente la franchigia di cui sopra. L'ammontare dell'imposta corrisponde a quello applicato per le alienazioni a titolo oneroso. (ad es. imposta sul registro per alienazioni d' immobili 7%, nel caso di prima casa 3%).

Anche nel caso di donazioni, in seguito al trasferimento di immobili (o diritti reali), è richiesto il pagamento delle imposte ipotecarie del 2% e di catasto dell'1%, nel caso di prima casa € 129,11 cadauna.

In entrambi i casi (donazioni e successioni) rimangono valide le agevolazioni fiscali riguardanti l'imposta ipotecaria e di catasto per l'acquisto della prima casa.


Successioni Beneficiari Ipotecarie e catastali
Terreni e fabbricati Tutti 3 %
Prima casa Tutti € 258,22

Le nuove aliquote di imposta per:


Donazioni per valori oltre € 180.759,91 Imposta registro Ipotecarie e catastali
Coniugi e ascendenti e discendenti diretti - 3 %
Parenti fino al 4° grado e affini fino al 3° grado - 3 %
Altri soggetti per:
Terreni agricoli
Terreni non agricoli
Fabbricati
Fabbricati vincolati
Prima casa
Immobili in aree soggette a piani urbanistici vincolati

15%
8%
7%
3%
3%
1%
3 %

Ogni beneficiario deve pagare le imposte per la quota ereditaria a lui spettante. Ogni singolo erede e/o legatario può usufruire di una quota esente pari a € 180.759,91, (che per minori e portatori di handicap ammonta a € 516.456,00). Se quindi il valore dei beni ereditati dai singoli eredi è inferiore a € 180.759,91, non deve essere pagata alcuna imposta sulle successioni.

Tale franchigia vale per le eredità e donazioni fatte durante la vita del testatore, e di essa ogni beneficiario può usufruire una sola volta. Se quindi il testatore ha fatto una donazione al beneficiario quando ancora era in vita, e per il calcolo dell'imposta la franchigia è già stata considerata, il beneficiario stesso non potrà più usufruirne nell'eredità.

E' stata introdotta la possibilità di corrispondere volontariamente l'imposta di successione durante la vita, in questa ipotesi si applica un'aliquota inferiore di un punto percentuale rispetto a quelle ordinarie. Tale aliquota corrisponde a quella applicata per le donazioni.

Sono state definitivamente abolite l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) e la relativa imposta sostitutiva temporaneamente introdotta.


Valutazione dei beni della massa ereditaria:

Per il calcolo dell'imposta di successione il valore dei beni e fondi patrimoniali della massa ereditaria viene accertato come segue:
Per denaro, gioielli e beni mobili viene assunto un valore pari al 10% delle assegnazioni ai singoli eredi, con detrazione della quota esente stabilita per legge, e ciò indipendentemente dal fatto che essi abbiano effettivamente fatto parte della massa ereditaria. Se tuttavia essi vengono riportati distintamente in un inventario da compilare in tribunale o innanzi ad un notaio, producendo le necessarie prove possono essere indicati nella dichiarazione di successione ad un valore più basso.

Per gli immobili l'imposta sulle successioni viene calcolata secondo il valore catastale, che deve essere moltiplicato come segue:


  • fabbricati delle categorie A, B, C per 100 (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);

  • fabbricati delle categorie A/10 e D per 50;

  • fabbricati delle categorie C/1 ed E per 34.

I valori catastali sono soggetti ad una rivalutazione pari al 5% che va considerata nel calcolo.

Per terreni vale il valore del reddito agrario secondo il catasto, che va moltiplicato per 75, con una rivalutazione pari al 25%.

Per terreni edificabili vale il rispettivo valore di mercato.

Per i titoli la legge prevede norme particolari. Restano esenti da imposta BOT e CCT, salvo modifiche nella legislazione fiscale italiana.

Nell'eredità di aziende o partecipazioni ad imprese non va più considerato il valore di avviamento, cosicché lo stesso può essere trasferito al valore contabile.


Pagamento delle imposte di successione

ipotecarie e catastali sugli immobili facenti parte dell'eredità.
Tale importo deve essere calcolato dalle stesse persone che procedono alla dichiarazione di successione. Questa cosiddetta autoliquidazione delle imposte ipotecarie e catastali avviene sulla base del rispettivo valore catastale.

L'ufficio del registro procede quindi al calcolo dell'imposta di successione, che deve essere corrisposta entro 60 giorni dalla notifica del relativo avviso di calcolo.

In una comunione di eredi l'importo complessivo dell'imposta sulle successioni da pagare viene comunicato ad ogni singolo erede. Su richiesta presso l'ufficio del registro si può ricevere un'elencazione con la quota dell'imposta di successione rispettivamente dovuta.

L'imposta sulle successioni può essere pagata anche a rate. In questo caso va tuttavia versato un acconto nella misura minima del 20% dell'importo complessivo dovuto, fornendo inoltre, una garanzia bancaria o ipotecaria.

Eredita

Accettazione ed acquisizione dell'eredità
Capacità di succedere

Sono capaci di succedere le persone fisiche e giuridiche (enti riconosciuti, come associazioni, fondazioni e organizzazioni con personalità giuridica, cooperative e società con personalità giuridica o altri enti con personalità giuridica, ad es. enti ecclesiastici, di diritto pubblico), come anche enti non riconosciuti o enti senza personalità giuridica.
Qualora debbano essere dati in eredità immobili, per gli stessi andrà chiarita la capacità di intavolazione (vale a dire la capacità di essere iscritto come proprietario dell'immobile).
Anche il bambino non nato ma già concepito al tempo dell'apertura della successione è capace di succedere. Salvo prova contraria, si considera concepito al tempo dell'apertura della successione il bambino che nasce entro 300 giorni dalla morte del testatore.

Possono inoltre ricevere per testamento anche i figli di una persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.


Indegnità

Per poter ereditare da una persona non si deve essere indegni nei confronti della stessa. Dalla successione è escluso come indegno:

  • chi abbia volontariamente ucciso o tentato di uccidere il testatore, il suo coniuge, un suo discendente o ascendente, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma del codice penale (ad es. legittima difesa o situazione di emergenza),

  • chi a danno di una di tali persone abbia commesso un fatto per il quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio (in particolare uccisione con il consenso dell'ucciso e istigazione o aiuto al suicidio),

  • chi abbia denunciato una di tali persone per un reato punibile con la reclusione per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio, ovvero chi nel procedimento penale abbia testimoniato contro una di queste persone e successivamente sia stato condannato per falsa testimonianza,

  • chi con dolo o violenza abbia indotto il testatore a fare, a revocare o a mutare un testamento, ovvero glielo abbia impedito,

  • chi abbia soppresso, celato o alterato un testamento in cui venga regolata la successione o abbia fatto uso di un testamento falso.

L'indegno può essere nuovamente abilitato alla successione per disposizione delle ultime volontà (e quindi nel testamento) oppure in vita per atto pubblico.


Acquisto dell'eredità

Con l'accettazione dell'eredità la persona chiamata all'eredità stessa diventa erede e acquisisce tutti i diritti ed obblighi legati all'eredità.L'eredità viene acquisita con effetto retroattivo, vale a dire con effetto dal momento della morte del testatore. Tale data viene definita come momento di apertura della successione.


Forme di accettazione dell'eredità

L'accettazione dell'eredità può essere:

  • espressa:
    Mediante una dichiarazione scritta in cui la persona interessata assume il titolo di erede o dichiara di accettare l'eredità (ad es. in un contratto, nella domanda di rilascio di un certificato di eredità, in una dichiarazione notarile).

  • tacita:
    il chiamato all'eredità compie atti che necessariamente presuppongono la sua volontà di accettare e che solo un erede avrebbe il diritto di compiere, ad es. appropriazione di beni ereditari, disposizione sugli stessi beni o promozione di un'azione spettante all'erede.

Donazione, vendita o cessione di diritti ereditari, nonché rinuncia all'eredità verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati importano in ogni caso l'accettazione dell'eredità, senza che sia necessario verificare l'esistenza della volontà di accettazione.
L'accettazione dell'eredità non può essere legata a condizioni o termini, ed essa è irrevocabile. Un'accettazione parziale dell'eredità non è possibile.


Accettazione in presenza di debiti del testatore:

L'acquisto dell'eredità comporta la fusione del patrimonio ereditario con il patrimonio dell'erede. In pratica ciò significa che l'erede stesso risponderà per eventuali debiti ereditari con il suo proprio patrimonio.

Se non si conosce l'entità esatta dei debiti ereditari, con la cosiddetta "accettazione col beneficio d'inventario" il rischio dell'obbligo di rispondere per i debiti ereditari con il patrimonio privato può essere escluso.

Con questo tipo di accettazione eredità e patrimonio dell'erede restano separati, cosicché i debiti ereditari devono essere pagati solo entro il limite del valore dei beni patrimoniali ereditati.

L'accettazione con il beneficio di inventario avviene mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale competente.

L'amministratore di una persona giuridica, nonché i genitori, o il tutore di un minorenne sono obbligati ad accettare l'eredità col beneficio di inventario.

Anche per i creditori delle persone chiamate all'eredità, nonché per i legatari la separazione dell'eredità stessa dal patrimonio dei chiamati all'eredità può essere vantaggiosa. Essi possono chiedere la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede entro tre mesi dalla morte del testatore.


Termine per l'accettazione di un'eredità:

L'accettazione dell'eredità deve avvenire entro 10 anni dalla data del decesso del testatore.

Ogni persona che vi abbia un interesse di natura economica può tuttavia chiedere al tribunale che per le persone chiamate all'eredità venga fissato un termine più breve per l'accettazione, trascorso il quale il diritto di accettazione si estingue.

Un'eccezione è costituita dall'accettazione col beneficio di inventario, qualora il chiamato all'eredità sia in possesso di beni ereditari.
In questo caso l'inventario (cioè la separazione dei beni derivanti dal testatore da quelli già di proprietà dell'erede) deve essere fatto entro 3 mesi dalla morte del testatore, e l'accettazione deve avvenire entro i 40 giorni successivi.


Rinuncia all'eredità

La rinuncia all'eredità può avvenire entro il termine previsto per l'accettazione.

La rinuncia stessa viene fatta mediante una dichiarazione ricevuta dal cancelliere autorizzato presso il tribunale competente o da un notaio.

Chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Con la rinuncia all'eredità il chiamato all'eredità stessa può quindi liberarsi dalla sua responsabilità per i debiti ereditari.

La rinuncia può essere revocata solo nel caso in cui non sia ancora trascorso il termine per l'accettazione dell'eredità, e qualora nessun altro dei chiamati abbia nel frattempo accettato l'eredità stessa.

Acquisto del legato:
Per l'acquisto di un legato non è necessaria alcuna accettazione. Dato che l'acquisto di un legato non comporta, di norma, alcun rischio di natura patrimoniale, il legato stesso viene acquisito di diritto e può essere preteso in qualsiasi momento dagli eredi.

Ogni persona che vi abbia un interesse diretto può chiedere in giudizio che al legatario venga dato un termine entro il quale egli dovrà dichiarare se rinuncia al legato stesso.

La rinuncia non può essere legata ad alcuna condizione o ad un termine.

Testamento

Il testamento

Un testamento può essere validamente steso da chiunque abbia compiuto la maggiore età, non sia interdetto o incapace di intendere e di volere nel momento della stesura.

Revoca e modifica del testamento:
Il testamento deve essere espressione delle ultime volontà del testatore, e quindi può essere revocato o modificato in qualsiasi momento. Ciò può avvenire con la stesura di un nuovo testamento, con cui quello vecchio viene espressamente revocato o che contiene disposizioni del tutto o in parte incompatibili con il testamento precedente.

Una revoca avvenuta espressamente mediante un testamento posteriore mantiene la sua efficacia anche nel caso in cui questo sia privo di effetto perché l'erede istituito è morto prima del testatore, oppure perché è indegno all'eredità o abbia rinunciato alla stessa. In questo caso trova applicazione la successione legittima.

Naturalmente un testamento può essere anche semplicemente distrutto, qualora il testatore non dovesse più essere d'accordo con il contenuto dello stesso.

Nullità dei contratti successori:
Le ultime disposizioni devono essere date di propria spontanea volontà, per cui qualsiasi tipo di patto relativo all'eredità (contratti successori) è nullo. Ciò vale sia per i patti con cui venga disposto in merito alla successione dopo la propria morte, sia per gli accordi con cui si disponga su diritti che potrebbero derivare ad una persona da una successione non ancora aperta, inclusa la rinuncia a tali diritti.

Nullità dei testamenti reciproci o congiuntivi:
Per garantire la libera espressione delle ultime volontà, il legislatore vieta anche la stesura di testamenti reciproci (in cui due o più persone si lasciano reciprocamente dei beni) o congiuntivi (con cui due o più persone dispongono nello stesso atto a vantaggio di un terzo).

Rappresentazione (vale per la successione con o senza testamento):
Qualora i figli ovvero i fratelli e le sorelle del defunto aventi diritto di successione non potessero o non volessero accettare l'eredità (per morte, indegnità, rinuncia all'eredità), ad essi nella successione subentrano i loro discendenti.

Forme dei testamenti

Il testamento olografo:
Per essere valido il testamento deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di propria mano dal testatore.
Un testo solo firmato di propria mano e redatto da un'altra persona o scritto a macchina non è sufficiente.
Anche se per la validità del testamento olografo la legge non prevede altre disposizioni di carattere formale, al fine di evitare difficoltà interpretative andrebbero osservate le seguenti regole:


  • esatta indicazione del luogo e della data

  • esatta indicazione del nome e del cognome

  • numerazione delle pagine nel caso di testamenti particolarmente voluminosi.

Chi ha in deposito e custodia un testamento olografo (notai, avvocati, privati), al momento in cui sia venuto a conoscenza della morte del testatore deve provvedere a consegnarlo ad un notaio per la pubblicazione.


Il testamento pubblico

Il testamento pubblico viene steso da un notaio alla presenza di due testimoni in un atto pubblico. Il testatore dichiara innanzi al notaio ed in presenza dei testimoni la sua volontà, che viene riportata per iscritto dal notaio stesso. Quindi il notaio procede alla lettura del testo, che deve essere poi sottoscritto dal testatore, dai due testimoni e dal notaio. Qualora il testatore fosse incapace di leggere, devono intervenire quattro testimoni.
Dopo la morte del testatore, il notaio chiama gli aventi diritto di successione per la lettura del testamento.


Il testamento segreto

Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da una terza persona. Se scritto di proprio pugno dal testatore stesso, è sufficiente una sua firma alla fine delle disposizioni testamentarie; se invece è scritto in tutto o in parte da altri o non a mano dal testatore, questo dovrà sottoscriverlo anche su ciascun mezzo foglio.

Il testamento viene sigillato in una busta e consegnato ad un notaio in presenza di due testimoni.

Qualora il testatore non fosse capace di scrivere o non dovesse essere momentaneamente in grado di apporre la propria firma sul testamento, egli lo dovrà comunicare al notaio indicandone i motivi; il notaio provvederà quindi a farne menzione con un apposita annotazione nell'atto di deposito.

Dopo la morte del testatore, il notaio deve provvedere a pubblicare il testamento.
Come nella pubblicazione del testamento olografo, il notaio procede alla stesura di un verbale sul contenuto del testamento stesso, in presenza di due testimoni.


Contenuto del testamento

Il testamento solitamente contiene disposizioni relative al patrimonio del testatore.

Disposizioni non riferite al patrimonio:
In un testamento possono essere tuttavia date anche "disposizioni non riferite al patrimonio". Così, ad esempio, il testatore può:

  • riconoscere figli naturali;

  • esprimere la volontà di legittimazione di figli naturali (ciò costituisce la premessa sulla base della quale un figlio naturale, dopo la morte del testatore, può eventualmente richiedere la sua legittimazione);

  • nominare un tutore per superstiti minorenni o interdetti,

  • abilitare nuovamente un indegno alla capacità di succedere,

  • nominare un esecutore testamentario,

  • esprimere desideri in merito alla cura della tomba, ecc.

Disposizioni relative al patrimonio:
Per quanto concerne il contenuto di un testamento relativo ai beni patrimoniali, in primo luogo si può distinguere tra l'istituzione di erede e l'assegnazione di legato.


Istituzione di erede

Nell'istituzione di erede, da parte del testatore nel testamento vengono nominati eredi di cui ciascuno riceve una quota dell'intera eredità.

Ciò può avvenire sia mediante assegnazione di una quota indivisa (ideale) dell'eredità stessa (ad es. erede per un terzo), sia mediante assegnazione di beni concreti della massa ereditaria (ad es. una casa di abitazione). Nella assegnazione di beni concreti deve risultare chiaramente l'intenzione del testatore di assegnare agli eredi quote del patrimonio ereditario.

Si parla quindi di successione a titolo universale, vale a dire che l'erede subentra in tutti i diritti del testatore, ma anche negli obblighi dello stesso trasmessi per via ereditaria (pertanto egli risponderà anche dei debiti del testatore).


Assegnazione di legato

Se un testatore lascia singoli legati non come parti del patrimonio complessivo (es. un mobile ben definito, un immobile), il beneficiario non viene definito come erede, bensì come legatario. Le singole assegnazioni non possono essere considerate parte del patrimonio complessivo. Si parla quindi di una successione a titolo particolare.

Per stabilire se una assegnazione sia da considerare istituzione di erede o legato, in caso di dubbio si dovrà cercare di conoscere la volontà del testatore di conferire il relativo bene come parte del patrimonio complessivo o come legato.

In questo caso andrà considerato in particolare il fatto che l'erede, al contrario del legatario, risponde anche per i debiti ereditari e risponde nei confronti del legatario per la cessione del legato.


Condizioni e oneri

L'istituzione di erede o l'assegnazione di un legato può essere assoggettata ad una condizione (evento futuro, per il quale non sia certo che si verifichi), oppure può essere legato ad un determinato onere (prestazione richiesta al beneficiario).
L'adempimento di oneri può essere fatta valere in via giudiziaria in particolare da coeredi, da legatari e dall'esecutore testamentario.


Esecutore testamentario

Se l'esecuzione delle ultime volontà del testatore espresse nel testamento risulta complicata e onerosa o difficoltosa dal punto di vista umano, è consigliabile provvedere alla nomina di una persona di fiducia quale esecutore testamentario.
Essa può essere anche un erede o legatario.

L'esecutore testamentario ha il compito di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. Egli deve amministrare la massa ereditaria fino all'esecuzione delle disposizioni di ultima volontà del testatore, con l'obbligo di rendere conto della propria attività.

L'esecutore testamentario da nominare dovrebbe essere informato sul futuro compito, e ad esso si dovrebbe chiedere il relativo consenso ancor prima della stesura del testamento.


Il diritto alla legittima

Se con il testamento possono essere lasciati beni anche a persone non imparentate con il defunto o a enti e persone giuridiche, il legislatore prevede una legittima per i parenti più stretti. La parte rimanente del patrimonio viene considerata porzione liberamente disponibile.


Eredi Legittima Porzione disponibile
coniuge 1/2 1/2
coniuge + 1 figlio/a 1/3 il coniuge 1/3 il figlio 1/3
coniuge + diversi figli 1/4 il coniuge 1/2 i figli 1/4
coniuge + genitori + nonni 1/2 il coniuge 1/4 parenti 1/4
1 figlio/a 1/2 1/2
più figli 2/3 1/3
enitori + nonni 1/3 2/3

Legittimatari

Sono legittimatari il coniuge, i figli legittimi (ai quali sono equiparati i figli legittimati ed i figli adottivi) ed i figli naturali, nonché gli ascendenti legittimi (genitori, nonni, ecc.).
Qualora i figli non possano o non vogliano accettare l'eredità (per morte, indegnità, rinuncia all'eredità), tale diritto può essere rivendicato dai figli degli stessi.
In presenza di figli o discendenti legittimatari, gli ascendenti (genitori, nonni, ecc.) non hanno alcun diritto ad una legittima.

Diritto alla legittima del coniuge:

Una regolamentazione particolare riguarda il diritto alla legittima del coniuge.
Ad esso sono riservati il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili, se di proprietà del defunto.
Tali diritti gravano sulla porzione disponibile del defunto e, qualora questa non sia sufficiente, sulla legittima spettante al coniuge stesso ed eventualmente sulla legittima spettante ai figli.

Il coniuge separato ha diritto alla legittima solo nel caso in cui non gli sia stata addebitata la separazione.

Il coniuge separato a cui sia stata addebitata la separazione ed il coniuge divorziato hanno diritto ad un assegno vitalizio, se godevano degli alimenti a carico del defunto.


Entità della legittima

L'entità della legittima stabilita per legge dipende dal grado di parentela:

In vita il testatore potrebbe disporre sul suo intero patrimonio con donazioni, togliendo in questo modo ai legittimatari il loro diritto.
Per evitare che ciò accada, il legislatore ha stabilito che le donazioni fatte quando il testatore era in vita devono essere considerate nel calcolo della legittima.

Nella soddisfazione dei diritti di legittima vengono prima ridotte le disposizioni testamentarie e quindi le donazioni fatte nel momento in cui il testatore era in vita, iniziando dall'ultima donazione fatta in vita.


Eredi sostituti

Il testatore può - nel caso in cui un erede non possa o non voglia accettare l'eredità - nominare nel proprio testamento degli eredi sostituti. Con l'accettazione dell'eredità da parte degli eredi sostituti viene escluso il diritto di rappresentazione dei discendenti.


Diritto di accrescimento

Se nel testamento più eredi sono stati istituiti nell'universalità dei beni senza determinazione delle parti o in parti uguali, e qualora uno di essi non possa o non voglia accettare l'eredità, la sua parte si accrescerà agli altri in parti uguali. A condizione, tuttavia, che non sia stato nominato alcun erede sostituto e che non sia possibile o non sia stato fatto valere alcun diritto di rappresentazione.

L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali sia stato legato uno stesso oggetto, a meno che dal testamento stesso non risulti una diversa volontà del testatore.